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Protezione Patrimoniale

Paolo GaetaStrumenti di protezione patrimoniale il Trust

I) I trust
Con il trust un soggetto (disponente) vincola un diritto, un patrimonio, a favore di uno o più determinati soggetti (beneficiari) affidandone la gestione ad un amministratore con poteri proprietari (trustee). Il trust è quel particolare rapporto proprietario (od obbligazione) che “limita” il diritto di piena proprietà del trustee a “vantaggio” dei beneficiari. protezione patrimoniale

Nel 1985 l’Italia ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja sui trust e cinque anni dopo, con la Legge n.364/89, lo Stato italiano si è impegnato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulla legge applicabile ad i trust e sul loro riconoscimento. Da oltre venti anni in Italia sono riconosciuti gli effetti giuridici dei trust. Vi sono circa cento sentenze di Tribunali di ogni ordine e grado (civili e tributari) che hanno giudicato compiutamente casi di trust italiani. Vi sono decine di Circolari dell’Agenzia delle Entrate che dettano il trattamento tributario dei trust in Italia.protezione patrimoniale

Il trust ha ottenuto un ottimo riscontro professionale nella pratica poiché, seppur notevolmente innovativo rispetto agli istituti giuridici presenti nel nostro codice civile, possiede una serie di meccanismi tipicamente civilistici, poco utilizzati nel corso del XX° secolo, che sono stati rivitalizzati dall’ingresso del trust nel nostro ordinamento. Non tutte le novità dei trust inglesi sono delle vere novità per il diritto civile e non lo sono affatto rispetto al diritto romano ben anteriore al diritto inglese e che già ben conosceva istituti giuridici che permettevano di vincolare un patrimonio a vantaggio di certi soggetti (il Peculio, il Fedecommesso).protezione patrimoniale

La chiave di comprensione del successo dei trust in Italia è che essi offrono soluzioni più efficienti rispetto ad altri istituti giuridici di diritto civile, in parte innovando il nostro sistema giuridico ed in parte rivalutando istituti dormienti del nostro ordinamento. I trust si sono diffusi dal mondo angolosassone a tutto l’Occidente, ma non mancano leggi sul trust in Unione Sovietica, Cina ed Israele ed altri stati Orientali.protezione patrimoniale

Protezione PatrimonialeII) I vantaggi del trust nella protezione e gestione del patrimonio.
Il trust a livello internazionale è particolarmente utilizzato nel mondo finanziario. Frequentissimi sono i trust societari, trust di garanzia, trust nel settore no profit, trust per gestire enti pubblici. La dinamica dei trust in Italia è a favore dei trust liberali, di famiglia rispetto ai trust finanziari. Nei primi anni di diffusione del trust in Italia ci si aspettava intuitivamente che anche nel nostro paese ci fosse una diffusione che mantenesse la proporzione di 70% di trust finanziari (operati da banche, società, enti) e 30% di trust familiari.

La nostra esperienza di questi ultimi venti anni è di una larga diffusione dei trust di famiglia, smentendo l’aspettativa di favore dei trust finanziari motivata dalla intuitiva maggior difficoltà del padre di famiglia o del professionista italiano a vincolare alcuni propri beni per le finalità del trust rinunciando a mantenere la piena proprietà.protezione patrimoniale

La previsione di poca diffusione dei trust di famiglia si è dimostrata non vera. Il “sacrificio” patrimoniale, inteso come sacrificio di libera piena proprietà, da parte del padre di famiglia viene sempre più di frequente compiuto. Il perchè lo si può spiegare in termini di analisi costo/beneficio che è alla base di ogni scelta economica. Protezione Patrimoniale

Sono sempre più le famiglie che valutano come il prezzo del trust (il sacrificio di rinunciare alla libera piena proprietà) valga ciò che si ottiene in cambio. Trasferisco ad un soggetto la proprietà di un bene affinchè i beneficiari possano goderne in modo più o meno mediato, pago il prezzo in termini di libertà a vantaggio dei soggetti beneficiari, ma ottengo in cambio la protezione del patrimonio vincolato da qualsiasi vicenda personale e professionale che interessa il disponente, il trustee ed a particolari condizioni anche ai beneficiari. Pago il prezzo della rinuncia alla libertà di poter disporre di un bene dando maggior valore alla conservazione e protezione di quel bene.protezione patrimoniale

Perchè sono sempre più numerosi gli italiani che sono disposti a pagare questo prezzo e cosa ottengono in cambio esattamente? Perchè sempre più soggetti scelgono un prezzo di libertà elevato quando potrebbero pagare un prezzo di libertà più basso?

Evidentemente le esigenze di protezione di un patrimonio sono sempre maggiori e gli strumenti di diritto civile che sono proposti per ottemperare alle esigenze di protezione, seppur costano meno in termini di prezzo libertà, offrono meno in termini di protezione. Il trust ha subito una diffusione esponenziale in Italia come in pochi altri Stati europei non anglosassoni risultando per la famiglia ed il professionista di gran lunga più vantaggioso rispetto ad istituti come, ad esempio, il fondo patrimoniale. Il fondo patrimoniale non toglie libertà, non toglie patrimonio, ma in cambio ti da poco o comunque non abbastanza rispetto al trust. Voglio maggiore protezione, pago un prezzo più alto; tanto pago tanto ottengo. Non esiste nel mondo uno strumento giuridico che consenta di ottenere i medesimi livelli di protezione e lo stesso livello di riconoscimento giuridico di legittimità e meritevolezza come il trust.protezione patrimoniale

Protezione PatrimonialeCosa posso fare con il trust ….
Un importante articolo del nostro codice civile (l’art. 2740 “Responsabilità patrimoniale”) recita: “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. Il trust consente al disponente, che istituisce l’atto di trust e nomina un trustee, l’obiettivo di destinare i beni che egli trasferirà in trust ai soggetti che il disponente stesso individua come beneficiari. I beni del disponente, una volta trasferiti al trustee, non saranno più aggredibili dai creditori del disponente e non entreranno in successione poiché quei beni non rientrano più nel patrimonio del disponente.protezione patrimoniale

L’art. 2740 recita che ogni uno risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, ma non anche con quelli passati.Protezione Patrimoniale

E’ fondamentale per ottenere il livello di protezione desiderato che l’atto di trust ed il trasferimento al trust dei beni che si intende proteggere avvenga prima dell’insorgenza del diritto del creditore. Il tempo gioca un ruolo fondamentale nella tenuta del trust. Le tipologie, le applicazioni di trust sono tante quante se ne può immaginare, ma lo schema di base è quello di ottenere protezione del patrimonio per avvantaggiare (giuridicamente) il diritto dei beneficiari ad ottenere i beni in trust al sopraggiungere del suo termine. La tenuta del trust sarà quindi funzione del momento di istituzione e della legittimità e meritevolezza degli interessi protetti dei beneficiari. Pochi sono i professionisti statunitensi, inglesi, neozelandesi, australiani, e di tante altre giurisdizioni che non istituiscono un trust per riuscire a consolidare il patrimonio guadagnato con anni di duro lavoro, e che non vogliono correre il rischio di dover ogni giorno sempre più essere esposti ad attacchi di creditori (persone oppure enti) che in modo grossolano, ma a volte devastante mettono in gioco l’appartenenza di quel patrimonio al professionista fino alla fine di lunghi giudizi dall’esito incerto, ma nel migliore dei casi dal costo certo e molto elevato.

Protezione PatrimonialeCosa non posso fare con il trust ….
Le potenzialità del trust sono così elevate che a volte in modo inopportuno e superficiale si può pensare che più che un istituto giuridico sia una sorta di formula magica e che basta dire la parola “trust” per scacciare ogni fantasma che tenta di aggredire il nostro patrimonio.

Se non si è disposti a pagare il prezzo del trust non si ottengono in cambio i benefici del trust. Così se istituisco un trust finto (perchè, ad esempio, il trustee esegue acriticamente le direttive del disponente come se fosse un mandante, oppure perchè non emergono interessi meritevoli di tutela a vantaggio dei beneficiari, od ancora perchè se si vuole frodare il fisco oppure i creditori), il risultato che ottengo è molto deludente e potenzialmente rischioso. Se da un alto esistono le norme di protezione del patrimonio, dall’altro esistono le norme di difesa dei creditori (norme sulle azioni revocatorie, sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte oppure norme che sanzionano la mancata applicazione degli ordini di un giudice). Il giusto punto di equilibrio di protezione e legittimità e tutela degli interessi altrettanto legittimi dei creditori è da ricercare con lucidità e consapevolezza. Il trust poco si addice ad operazioni illecite perchè il premio che esso promette è anche un premio di trasparenza di intenti che se meritevoli e ben definiuti consentono di consolidare e proteggere il proprio patrimonio.

Il punto di vista del tributarista …..
Le principali problematiche di carattere tributario sorte negli anni ’90 introno alle fattispecie impositive cui il trust da vita sono sostanzialmente risolte. Ad oggi le imposte dirette del trust sono disciplinate con apposite previsioni del testo unico delle imposte dirette, mentre le principali problematiche di imposizione indiretta trovano una loro soluzione nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate e nella giurisprudenza italiana che sta riservando al trust un trattamento particolarmente vantaggioso. Non v’è operazione di trust che non possa essere realizzata per problematiche fiscali, al contrario l’esistenza di uno strumento come il trust (soggetto passivo di imposta autonomo) consente di realizzare assetti impositivi vantaggiosi rispetto a quanto possibile dal singolo professionista.

 
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